Il Sindaco concorda con i gestori dei parcheggi 30 minuti di tolleranza per il tiket scaduto


Da alcuni giorni si sta discutendo sulla legittimità o meno dell’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada a coloro che prolungano la loro sosta oltre il tempo per il quale è stato fatto il pagamento. Va inanzitutto detto che la posizione del Ministero dei Trasporti di non ritenere applicabile la sanzione amministrativa, sostenendo che l’ipotesi in esame rappresenti un illecito civile, soggetto quindi alla sanzione privatistica dell’inadempimento contrattuale, si contrappone a quella dell’Anci e dei Giudici sia civili che contabili, di stampo pubblicistico, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Da qui la necessità manifestata dalla IX COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti, poste e telecomunicazioni) del primo aprile 2014, di impegnare il Governo a rivedere le norme e individuare una soluzione concreta che salvaguardi le esigenze privatistiche di tutela del cittadino con quelle pubblicistiche di razionale utilizzo del suolo e di rispetto delle norme di circolazione stradale. In questo contesto, il Comune intende assumere apposito atto per definire l’orientamento dell’Amministrazione, ritenuto legittimo sulla base delle seguenti considerazioni: – l’assoggettamento al pagamento della sosta è pacificamente da ritenersi atto di “regolamentazione” della sosta e, per ciò stesso, costituisce il presupposto per l’applicazione della sanzione amministrativa per i casi ivi previsti; – se si applica, come riconosce lo stesso parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la sanzione amministrativa nel caso in cui la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, ossia viene “necessariamente applicata la sanzione di cui all’art. 7 c.14 del Codice”, si deve ragionevolmente sostenere che qualora l’infrazione perduri nel tempo, mantenga la sua natura di illecito amministrativo e non si modifichi in inadempimento contrattuale (la fattispecie si qualifica in entrambi i casi come “evasione tariffaria”). Peraltro, tenendo conto delle difficoltà e dei disagi degli utenti che devono regolarizzare il pagamento della sosta, laddove si debba fruire dello spazio di sosta per periodi di tempo successivo a quello per il quale è stato eseguito il pagamento (ad esempio può occorrere tempo per reperire il parcometro entro una breve distanza, o qualora si sia trattenuti senza possibilità immediata di regolarizzare il pagamento, come in caso di visite mediche o esami clinici), e con l’auspicio che ciò non inneschi comportamenti opportunistici degli utenti, si intende prevedere e formalizzare un accordo con la Società che gestisce i parcheggi, con il quale l’estensione della validità del ticket viene prorogata per ulteriori trenta minuti successivi all’orario di scadenza sullo stesso indicato. La sanzione sarà così applicabile a partire dal trentunesimo minuto successivo alla scadenza originaria dell’orario risultante dal documento di sosta pagato. Si ricorda comunque che da maggio la Città ha a disposizione un parcheggio dotato di ascensore, a ridosso del Centro, con tariffe di 0,6 per ora e pagamento all’uscita, quindi legato al tempo reale di sosta, che consente all’utente di sostare a prezzi convenienti e rapportati alla reale permanenza nel parcheggio.

Fonte sito Comune di Recanati


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